Statuto Associazione Culturale Voci per la Libertà

ART. 1 Denominazione e sede
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/00 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: Associazione Culturale Voci per la Liberta, con sede in via Nicolo Paganini n. 16 nel Comune di Villadose (RO).
2. In caso di cambio di sede non è necessario modificare lo Statuto.

ART. 2 Finalità
1. L’associazione e apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità dell’Associazione sono culturali, ricreative, sociali e civili nel campo della divulgazione e della promozione di movimenti e/o gruppi musicali, folcloristici, teatrali ed artistici in genere, nonché ne11’organizzazione di manifestazioni, anche in collaborazione con altre associazioni, gruppi ed Enti, che si ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo, valorizzando i1 volontariato, la cultura della solidarietà e la promozione dei diritti umani.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo 1′ Associazione :
promuove ed organizza il concorso musicale “Voci per la Liberta — Una canzone per Amnesty”;
promuove iniziative di natura culturale-ricreativa per fornire momenti di impegno culturale sociale e civile e nel contesto della cittadinanza attiva;
come attività complementare potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti l’Associazione potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
svolgere in genere tutte le attività che st riconoscono essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre associazioni, scuole ed altro.
valorizzare l’associazionismo, il volontariato e le aggregazioni mutualistiche e solidali;
per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: laboratori, stage, mostre, corsi, pubblicazioni, campagne informative, seminari, eventi e manifestazioni varie aventi come oggetto principalmente i temi e le finalità summenzionate.

ART.3 Soci
1. Sono ammesse al1’Associazione tutte le persone fisiche che ne accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dal1’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore de1l’Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti e doveri dei soci
1. I soci maggiori d’età hanno diritto di voto per 1’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 Recesso ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione e deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 Organi sociali
1. Gli organi del1’associazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo;
Presidente;
Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 Assemblea
1. L’Assemblea è 1’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta al1’anno da1 Presidente de11’associazione o da chi ne fa le veci , mediante avviso scritto in qualsiasi forma da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemb1ea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
fissare 1’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività del1’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
eleggere il Consiglio Direttivo nel rispetto del principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi;
deliberare su quant’a1tro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 Validità Assemblee
1. L’assemblea ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione se e presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile. Non e ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemb1ea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve i1 patrimonio col voto favorevole di ‘Z‹ dei soci.

ART. 10 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
3. Ogni socio ha diritto di consultare i1 verbale e di averne copia.

ART. 11 Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, eletti da1l’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando e presente la maggioranza dei componenti.
3. II consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
4. I1 Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati a1l’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale su1l’attivita dell’associazione e i1 rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Elegge al suo interno le cariche di: Presidente, Vice- presidente, Segretario e Tesoriere.
6. Dura in carica 3 anni.

ART. 12 Presidente
1. 11 Presidente ha la legale rappresentanza de1l’associazione, presiede il Consiglio direttivo e 1’assemblea; convoca 1’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L’associazione ha 1’obb1igo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 14 Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario de11’associazione e annuale e decorre da1 primo gennaio di ogni anno. 11 conto consuntivo contiene tutte le entrate e ie spese sostenute relative a11’anno trascorso. II conto preventivo contiene ie previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario e predisposto dal Consiglio direttivo è approvato dall’assemb1ea generale ordinaria con le maggioranze previste da1 presente statuto, depositato presso la sede del1’associazione almeno 20 gg. prima deI1’assemb1ea e può essere consultato da ogni associato.
3. II conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura del1’esercizio sociale.

ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dal1’assemb1ea con le modalità di cui all’art. 7 ed in ta1 caso, i1 patrimonio, dopo la liquidazione, sia devoluto a finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.