Statuto Associazione Culturale Voci per la Libertà

Statuto Associazione Culturale Voci per la Libertà

ART. 1 Denominazione e sede
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della L. 383/00 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: Associazione Culturale Voci per la Liberta, con sede in via Nicolo Paganini n. 16 nel Comune di Villadose (RO).
2. In caso di cambio di sede non è necessario modificare lo Statuto.

ART. 2 Finalità
1. L’associazione e apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità dell’Associazione sono culturali, ricreative, sociali e civili nel campo della divulgazione e della promozione di movimenti e/o gruppi musicali, folcloristici, teatrali ed artistici in genere, nonché ne11’organizzazione di manifestazioni, anche in collaborazione con altre associazioni, gruppi ed Enti, che si ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo, valorizzando i1 volontariato, la cultura della solidarietà e la promozione dei diritti umani.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo 1′ Associazione :
promuove ed organizza il concorso musicale “Voci per la Liberta — Una canzone per Amnesty”;
promuove iniziative di natura culturale-ricreativa per fornire momenti di impegno culturale sociale e civile e nel contesto della cittadinanza attiva;
come attività complementare potrà allestire, nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande. Parimenti l’Associazione potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
svolgere in genere tutte le attività che st riconoscono essenziali per il raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con Enti pubblici, istituzioni, altre associazioni, scuole ed altro.
valorizzare l’associazionismo, il volontariato e le aggregazioni mutualistiche e solidali;
per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: laboratori, stage, mostre, corsi, pubblicazioni, campagne informative, seminari, eventi e manifestazioni varie aventi come oggetto principalmente i temi e le finalità summenzionate.

ART.3 Soci
1. Sono ammesse al1’Associazione tutte le persone fisiche che ne accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), benemeriti (persone nominate tali dal1’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore de1l’Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti e doveri dei soci
1. I soci maggiori d’età hanno diritto di voto per 1’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 Recesso ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione e deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 Organi sociali
1. Gli organi del1’associazione sono:
Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo;
Presidente;
Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 Assemblea
1. L’Assemblea è 1’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta al1’anno da1 Presidente de11’associazione o da chi ne fa le veci , mediante avviso scritto in qualsiasi forma da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemb1ea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
fissare 1’importo della quota sociale annuale;
determinare le linee generali programmatiche dell’attività del1’associazione;
approvare l’eventuale regolamento interno;
deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
eleggere il Consiglio Direttivo nel rispetto del principio della eleggibilità libera degli organi amministrativi;
deliberare su quant’a1tro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 Validità Assemblee
1. L’assemblea ordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione se e presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile. Non e ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemb1ea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50% più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve i1 patrimonio col voto favorevole di ‘Z‹ dei soci.

ART. 10 Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
3. Ogni socio ha diritto di consultare i1 verbale e di averne copia.

ART. 11 Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, eletti da1l’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando e presente la maggioranza dei componenti.
3. II consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
4. I1 Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati a1l’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale su1l’attivita dell’associazione e i1 rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Elegge al suo interno le cariche di: Presidente, Vice- presidente, Segretario e Tesoriere.
6. Dura in carica 3 anni.

ART. 12 Presidente
1. 11 Presidente ha la legale rappresentanza de1l’associazione, presiede il Consiglio direttivo e 1’assemblea; convoca 1’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L’associazione ha 1’obb1igo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 14 Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario de11’associazione e annuale e decorre da1 primo gennaio di ogni anno. 11 conto consuntivo contiene tutte le entrate e ie spese sostenute relative a11’anno trascorso. II conto preventivo contiene ie previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario e predisposto dal Consiglio direttivo è approvato dall’assemb1ea generale ordinaria con le maggioranze previste da1 presente statuto, depositato presso la sede del1’associazione almeno 20 gg. prima deI1’assemb1ea e può essere consultato da ogni associato.
3. II conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura del1’esercizio sociale.

ART. 15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dal1’assemb1ea con le modalità di cui all’art. 7 ed in ta1 caso, i1 patrimonio, dopo la liquidazione, sia devoluto a finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

La Costituzione della Repubblica Italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

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La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

Traduzione non ufficiale pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 – Suppl. Ordinario n.35

Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione

 

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadi to nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, […]

 

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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (D.U.D.U.)

ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

 

ARTICOLO 2

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

 

ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

 

ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

 

ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

 

ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

 

ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

 

ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

 

ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

 

ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

 

ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione.Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

 

ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

 

ARTICOLO 14

1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

 

ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

 

ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

ARTICOLO 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

 

ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

 

ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

 

ARTICOLO 20
1)Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

 

ARTICOLO 21

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

 

ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

 

ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

 

ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

 

ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

 

ARTICOLO 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

 

ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

 

ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

 

ARTICOLO 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

 

ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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